Art. 1 - Costituzione e finalità |
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Art. 2 - Sede del GR |
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Art. 3 - Organi del GR |
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Art. 4 - Assemblea regionale dei delegati |
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Art. 5 - Commissione di verifica dei poteri |
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Art. 6 - Comitato direttivo regionale |
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Art. 7 - Presidente regionale |
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Art. 8 - Collegio regionale dei revisori dei conti |
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Art. 9 - Collegio regionale dei probiviri |
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Art. 10 - Organi tecnici regionali consultivi |
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Art. 11 - Organi tecnici regionali operativi |
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Art. 12 - Divieti e obblighi del GR |
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Art. 13 - Modalità di designazione e di elezione alle cariche sociali |
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Art. 14 - Condizioni di eleggibilità e di ineleggibilità alle cariche sociali |
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Art. 15 - Incompatibilità tra cariche sociali |
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Art. 16 - Verifica delle condizioni di eleggibilità e di incompatibilità |
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Art. 17 - Decorrenza e durata delle cariche elettive |
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Art. 18 - Sostituzione di componenti di organi del GR decaduti prima del termine del mandato |
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Art. 19 - Patrimonio del GR |
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Art. 20 - Modifiche all'ordinamento del GR |
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE |
Art. 1 - Costituzione e finalità 1. I soci e le sezioni del Club Alpino Italiano appartenenti alla regione Puglia, ferma la comune identità nazionale e l’appartenenza dei soci e delle sezioni all’unico Club Alpino Italiano, costituiscono, ai sensi delle vigenti disposizioni dello Statuto e del Regolamento generale del Club Alpino Italiano, il Raggruppamento Regionale del Club Alpino Italiano, che assume la seguente denominazione: Club Alpino Italiano - Regione Puglia. a) perseguire il coordinato conseguimento delle finalità istituzionali da parte delle sezioni nelle loro zone di attività; b) rapportarsi con l’Ente Regione nei settori nei quali esso ha potere legislativo; c) rapportarsi con gli altri Enti (Province, Comuni, Comunità montane, ecc.) operanti su un territorio comune a più sezioni; d) coordinare e curare le iniziative e le attività di comune interesse delle sezioni facenti parte del GR; e) indirizzare l’attività delle sezioni del GR verso obiettivi comuni; f) contribuire alle spese di funzionamento degli organi tecnici regionali; g) fornire alle sezioni del GR ogni forma di collaborazione e sostegno utili al raggiungimento degli scopi statutari; h) può inoltre svolgere ogni attività, anche economica, strettamente connessa con le finalità precedenti;
In costante conformità ai programmi di indirizzo adottati dalla Assemblea dei Delegati e alle deliberazioni degli organi del Club Alpino Italiano. |
Art. 2 - Sede del GR
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Art. 3 - Organi del GR: |
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1. Sono organi del GR |
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a) l'assemblea regionale dei delegati; | |
b) il comitato direttivo regionale; | |
c) il presidente regionale; | |
d) il collegio regionale dei revisori dei conti; | |
e) il colleggio regionale dei probiviri; |
Art. 4 -Assemblea regionale dei delegati 1. La ARD, che è l’organo sovrano del GR, ha funzioni di indirizzo e controllo nell’ambito del GR stesso ed è composta dai delegati di diritto (Presidenti delle Sezioni che insistono sul territorio di pertinenza) ed elettivi per sezione in misura di 1 ogni 20 Soci o frazioni, al 31/12 dell’anno precedente le assemblee, in rappresentanza dei soci e delle sezioni. Le deliberazioni della ARD sono vincolanti nei confronti dei soci e delle sezioni del GR. Tali delegati elettivi possono svolgere il loro compito solo ed esclusivamente per le elezioni di cui al successivo comma 5 lett. b), c), e) ed f) e per le funzioni di cui allo stesso comma 5 lett. g) e h).
3. La ARD ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il termine perentorio del 15 aprile di ciascun anno. 4. Le assemblee straordinarie devono essere convocate ogni qual volta il CDR lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da parte del CDC, del collegio regionale dei revisori dei conti, oppure dei delegati del GR, in numero non inferiore a 4. 5. La ARD assolve le seguenti funzioni specifiche:
6. La ARD è validamente costituita qualunque sia il numero di delegati - presenti di persona o per delega - registrati ai tavoli della commissione per la verifica dei poteri, indipendentemente dal numero di sezioni presenti, salvo quanto previsto per l’adozione e la modifica dell’ordinamento del GR. 7. Ogni ARD validamente costituita, rimane tale a tutti gli effetti finché il presidente della ARD ne dichiara chiusi i lavori. 8. Ciascun delegato, sia di diritto (presidente sezionale) che eletto, può partecipare alla ARD in rappresentanza e votare anche a nome di altri delegati della sezione a cui appartiene o di altra sezione del GR fino ad un massimo di tre. Il presidente sezionale può essere rappresentato, oltre che da un vicepresidente o da un socio della sezione, purché da lui incaricato per iscritto, anche da un delegato di altra sezione del GR. 9. I delegati per partecipare alla ARD devono registrarsi al tavolo della verifica dei poteri, ove ricevono le schede convalidate e il materiale necessario per partecipare alle votazioni e ai lavori della ARD.
I delegati, per esercitare il diritto di rappresentanza, devono consegnare ai tavoli della verifica dei poteri l’autorizzazione scritta, firmata dal rappresentato e dal presidente della sezione che rilascia l’autorizzazione.
10. Le deliberazioni sono adottate se approvate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti presenti in aula, di persona o per delega, al momento del voto; dal computo dei votanti sono esclusi gli astenuti; è fatta salva la maggioranza qualificata eventualmente prescritta dallo Statuto o dal Regolamento generale o dal presente ordinamento del GR. |
Art. 5 - Commissione di verifica dei poteri
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Art. 6 - Comitato direttivo regionale
Club Alpino Italiano - Comitato direttivo regionale Pugliese.2. Il CDR è composto da cinque componenti. Il CDR elegge tra i suoi componenti un vicepresidente, un tesoriere ed un segretario, quest'ultimo anche al di fuori dei suoi componenti. 3. Il CDR assolve alle seguenti funzioni specifiche: a) delibera sugli argomenti da inserire nell'ordine del giorno della ARD, che possono essere proposti anche dalle singole sezioni o dal collegio dei revisori dei conti; b) predispone i programmi annuali e pluriennali del GR e li sottopone alle deliberazioni della ARD; c) collabora con le sezioni di altri GR che hanno la detenzione o il possesso di strutture ricettive nella propria regione o provincia autonoma; d) svolge ogni azione necessaria o utile al raggiungimento delle finalità istituzionali del Club Alpino Italiano; e) fissa, secondo necessità, sedi e recapiti degli organi del GR; f) redige, collaziona e riordina le proposte di modifica dell’ordinamento del GR, preparate per iniziativa del CC, per iniziativa propria o di un quinto dei delegati del GR; g) pone in atto le deliberazioni della ARD; h) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi secondo le direttive impartite dalla ARD; è responsabile in via esclusiva della amministrazione, della gestione e dei relativi risultati; cura la redazione dei bilanci di esercizio del GR; i) delibera la costituzione di nuove sezioni ed approva la costituzione di nuove sottosezioni nella propria regione; j) rilascia le autorizzazioni previste dall’ordinamento della struttura centrale del Club Alpino Italiano, coordina e controlla l’attività delle sezioni nel perseguimento delle finalità istituzionali; vigila che esse ottemperino alle norme statutarie e regolamentari comunicandone al CDC le eventuali inosservanze; k) indirizza e segue l’attività dei coordinamenti provinciali di sezioni, vigilando che essi ottemperino alle norme statutarie e regolamentari; l) propone la costituzione degli organi tecnici regionali (anche in dimensione interregionale) e ne coordina l’attività, predisponendo per gli organi tecnici operativi un unico regolamento che ne disciplini le modalità di costituzione e di funzionamento comuni; m) nomina i componenti degli organi tecnici regionali consultivi; n) designa i componenti degli organi tecnici regionali, o interregionali operativi; 4. Le sedute del CDR si svolgono in via ordinaria ogni qual volta il PR lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da almeno un terzo dei componenti del CDR o dal collegio regionale dei revisori dei conti. Alle sedute del CDR sono invitati i soci eletti nel CC, nel CDC e nel collegio dei revisori dei conti nazionale appartenenti ad una sezione dell’area regionale e interregionale. 5. La convocazione deve essere inviata almeno dieci giorni prima della seduta e indicare almeno l'ordine del giorno. Per motivi di urgenza il PR può convocare una seduta del CDR anche a mezzo telefono o posta elettronica. 6. I componenti del CDR partecipano alle sedute della ARD; possono prendervi la parola senza diritto di voto, anche se delegati elettivi della propria sezione. |
Art. 7 - Presidente regionale1. Il PR è il legale rappresentante del GR; ha poteri di rappresentanza, che può delegare; ha la firma sociale e assolve almeno alle seguenti funzioni specifiche: a) convoca le sedute della ARD; b) convoca e presiede le sedute del CDR; c) presenta alla ARD la relazione generale annuale sullo stato del GR accompagnata dal conto economico dell'esercizio e dallo stato patrimoniale del GR; d) adotta deliberazioni su questioni urgenti e indifferibili, che sottopone al CDR per la ratifica nella seduta immediatamente successiva; e) rappresenta il GR alla Conferenza nazionale dei PR; f) pone in atto le deliberazioni del CDR; 2. In caso di impedimento il PR è sostituito dal vicepresidente o, in via subordinata, dal componente il CDR avente maggiore anzianità di adesione ininterrotta al Club Alpino Italiano. |
Art. 8 - Collegio regionale dei revisori dei conti
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Art. 9 - Collegio regionale dei probiviri
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Art. 10 - Organi tecnici regionali consultivi 1. Gli organi tecnici consultivi sono composti da un massimo di tre componenti scelti e nominati dallo stesso CDR; operano sulla base dì un incarico fiduciario che può essere limitato nel tempo e che può essere revocato. Nel caso di costituzione di organi tecnici consultivi, i loro componenti operano singolarmente o collegialmente, su richiesta del CDR, allo scopo di favorire o svolgere per obiettivi specifiche finalità gestionali o istituzionali. Il CDR assicura il finanziamento necessario per il raggiungimento degli scopi prefissati. |
Art. 11 - Organi tecnici regionali operativi
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Art. 12 - Divieti e obblighi del GR 1. Il GR non stabilisce e non mantiene rapporti diretti con Enti locali e altri che hanno competenza amministrativa su un territorio che comprende, anche in parte, la zona di un altro GR, senza preventivo accordo del GR interessato. Alla propria denominazione ufficiale non aggiunge il nome di altri enti od organizzazioni né il riferimento a qualunque altro tipo di organizzazione esterna o estranea al Club Alpino Italiano. Si impegna ad esporre nella propria sede lo stemma del Club Alpino Italiano. 2. Il GR assume i seguenti obblighi nei confronti della struttura centrale del Club Alpino Italiano:
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Art. 13 - Modalità di designazione e di elezione alle cariche sociali
Il CDR predispone quindi le relative schede di votazione con l’indicazione dei nominativi dei candidati - disposti in ordine alfabetico - predisponendo altri spazi liberi in numero pari alle cariche sociali poste in votazione; a fianco del nome e cognome del candidato indica la sezione di iscrizione e l’organo o gli organi designanti. II voto per la elezione alle cariche sociali è espresso da ciascun delegato: a) apponendo una croce a fianco del nominativo del candidato, stampato sulla scheda ufficiale ricevuta al momento della verifica dei poteri; la preferenza deve essere indicata con chiarezza; b) scrivendo, nello spazio bianco disponibile nella stessa scheda, il nominativo di altro socio non designato ufficialmente; il nominativo scritto deve individuare - senza possibilità di dubbio - il socio che il delegato intende designare o eleggere. 3. Il numero complessivo delle preferenze espresse e dei nominativi scritti sulla scheda ufficiale non può essere maggiore del numero totale delle cariche sociali poste in votazione con quella scheda, pena la nullità del voto. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino a ricoprire tutte le cariche in scadenza. Il numero totale dei votanti è determinato dal totale delle schede valide; non vengono conteggiate le schede bianche e le schede nulle. 4. L’ elezione per essere valida deve ottenere il voto della maggioranza dei votanti della ARD. Se ciò non sì verifica, si procede immediatamente al ballottaggio tra i due candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti. |
Art. 14 - Condizioni di eleggibilità e di ineleggibilità alle cariche sociali
a) quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il Club Alpino Italiano o quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture centrale o territoriali; b) quanti si trovano in una qualsiasi situazione conflittuale tra i propri interessi e gli interessi generali e particolari del Club Alpino Italiano; c) quanti sono stati destinatari di sanzione disciplinare definitiva di sospensione, per un periodo non inferiore a tre mesi, o quanti sono destinatari di sanzione disciplinare di sospensione o di sanzione accessoria dì inibizione temporanea a ricoprire cariche sociali; d) quanti si trovano in una delle condizioni di impedimento previste dal regolamento disciplinare o quanti a qualunque titolo hanno lite pendente con il Club Alpino Italiano o con le strutture centrale o territoriali avanti alla magistratura ordinaria o amministrativa; e) quanti sono dichiarati ineleggibili o decaduti di diritto per passaggio in giudicato di una sentenza di condanna o sospesi di diritto per applicazione di una misura coercitiva; |
Art. 15 - Incompatibilità tra cariche sociali 1. Come disposto dall'ordinamento del Club Alpino Italiano, nessun socio può trovarsi contemporaneamente eletto a più di una carica sociale con le seguenti eccezioni: a) il presidente sezionale, oltre che delegato di diritto alla ARD, può essere eletto a componente degli organi tecnici consultivi o operativi; b) il componente del consiglio direttivo sezionale può essere eletto delegato alla ARD, presidente del GR, componente del CDR, componente o presidente degli organi tecnici consultivi o operativi; c) il componente del collegio dei revisori dei conti sezionale può essere eletto delegato alla ARD o componente degli organi tecnici consultivi o operativi; |
Art. 16 - Verifica delle condizioni di eleggibilità e di incompatibilità 1. Al fine di verificare le condizioni di eleggibilità e di incompatibilità dei candidati alle cariche negli organi del GR, viene costituito il Comitato elettorale regionale composto da tre componenti che si alternano annualmente alla presidenza del comitato stesso. |
Art. 17 - Decorrenza e durata delle cariche elettive 1. Gli eletti alle cariche sociali del GR assumono l’incarico all’atto della proclamazione della loro elezione da parte della ARD. Gli eletti alle cariche sociali del GR, quando giunti al termine del loro mandato triennale, mantengono l’incarico a tutti gli effetti fino alla proclamazione della elezione dei loro sostituti. 2. Le dimissioni dalla carica di componente degli organi del GR, inclusi gli organi tecnici operativi regionali, sono indirizzate al PR e, per conoscenza, al segretario del CDR e assunte immediatamente al protocollo nell’ordine temporale di presentazione. Esse non necessitano di presa d’atto, sono irrevocabili e immediatamente efficaci.
3. Le assenze dalle sedute degli organi de! GR devono essere giustificate in anticipo, anche verbalmente; in mancanza di comunicazione pervenuta al segretario del proprio organo nelle quarantotto ore successive all’inizio della seduta, le assenze sono considerate ingiustificate. 4. Il componente di uno degli organi del GR che per tre volte consecutive sia risultato assente ingiustificato dalle sedute del proprio organo, decade dalla carica. Il segretario dell’organo da comunicazione al CDR, che prende atto dell’avvenuta decadenza, e, secondo i casi, il segretario del CDR dà comunicazione dell’accaduto agli interessati per l’avvio della procedura di sostituzione. 5. La decadenza della maggioranza dei componenti di un organo ne determina lo scioglimento e l’indizione di nuove votazioni per la elezione dei suoi componenti. I componenti decaduti per sospensione, per dimissioni o per assenze ingiustificate non possono essere rieletti nelle elezioni sostitutive.
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Art. 18 - Sostituzione di componenti di organi del GR decaduti prima del termine del mandato
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Art. 19 - Patrimonio del GR
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Art. 20 - Modifiche all'ordinamento del GR
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Si certifica che copia conforme all'originale del presente atto: 1. è posto in pubblicazione all'Albo Pretorio della Sede centrale del Club alpino italiano di 2. viene trasmesso al Collegio dei revisori dei conti con nota n. in data Il Responsabile dell'Area Amministrativa Milano, 4 aprile 2007 |